giovedì 26 aprile 2012


FOTOVOLTAICO BLUFF
IL  CASO DEI "1000 Gazebo Fotovoltaici" –

ACCOLTO IL RICORSO DI ALCUNI CLIENTI –

IL TRIBUNALE SOSPENDE LE RATE DELLA FINANZIARIA


Il Primo round si chiude a favore di quei clienti rimasti con un palmo di naso. Il Giudice del Tribunale di Cassino – sezione di Sora – ha accolto il ricorso presentato dall’Avv. Maurizio Morelli di Atina per alcuni clienti contro la società che ha finanziato il progetto bluff dei pannelli solari “1000 gazebo fotovoltaici” in Provincia di Frosinone.

Da tempo ci si sta occupando della vicenda che vede coinvolte anche numerose famiglie della Valle di Comino nell'odissea dei gazebo fotovoltaici, oggetto del bando indetto dall'Amministrazione Provinciale di Frosinone ed Apef, in collaborazione con la proponente Energesco s.r.l.. Le notizie succedutesi nel tempo, tra presunte inadempienze della società installatrice ed azioni legali a tutela dei malcapitati, non hanno di certo sollevato il morale, di chi si è visto costretto a sborsare circa 340 euro al mese senza ottenere alcun rimborso da parte della società capitolina. La stessa società, infatti, secondo quanto stabilito dal progetto «1000 gazebo fotovoltaici», avrebbe dovuto installare impianti di piccola taglia (3 KW) ed occuparsi della gestione e manutenzione degli stessi per venti anni. Avrebbe dovuto, inoltre, rimborsare al cliente le rate del contratto di finanziamento erogato dalla Santander Consumer Bank S.p.A. agli aderenti. In sostanza i cittadini, a fronte di una richiesta di credito per circa 28 mila euro, restituiti mensilmente dalla Energesco, avrebbero goduto dello «scambio sul posto» tra l'energia prodotta e consumata per due decenni al solo costo delle spese di istruttoria ( 500 euro, ognuna). La necessità di risparmiare, anche sulla bolletta, l'intenzione di sfruttare energie rinnovabili e la fiducia riposta nella presenza istituzionale della Provincia avevano indotto, pertanto, le famiglie a partecipare a tale progetto. Una bella favola, insomma, degna di avere un lieto fine. Peccato però che dal mese di ottobre 2010 c'è stato il blocco della restituzione delle rate di finanziamento. La svolta è arrivata, qualche giorno fa, per noveaderenti che tramite lo studio legale Morelli di Atina hanno ottenuto la sospensione delle rate della finanziaria.

Con grande soddisfazione ho letto il provvedimento del Giudice del Tribunale di Cassino – Sez. di Sora, dott.ssa Ciuffi, che ha accolto il ricorso ex art.700 cpc volto alla sospensione delle rate della finanziaria che i clienti erano – fino a ieri – costretti a pagare poiché vittime di un inganno perpetrato nei loro confronti da una società che sta mietendo vittime in tutta Italia. Mi auguro che anche gli altri Tribunali di tutta Italia (a breve discuterò della medesima questione anche presso il Tribunale di Tivoli) che sono stati investiti dalla vicenda seguano le orme del Tribunale di Cassino – sez. di Sora – che ha riconosciuto le regioni dei ricorrenti. Allo stato attuale, si calcola che siano un migliaio i ‘truffati’: 400 in Umbria, 180 a Frosinone, altrettanti a Udine e a Ragusa e altri, meno numerosi, nel resto d’Italia, che stanno pagando la loro scelta ecologica.

                                                                                  Avv. Maurizio Morelli

mercoledì 4 aprile 2012




Nulle le cartelle esattoriali via posta: la Giurisprudenza conferma

Una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce (sent. CTP n.197/05/11) si allinea ad altre precedenti pronunce di altri Giudici tributari, secondo le quali risulta addirittura inesistente la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti individuati dalla legge:

 1.gli Ufficiali della riscossione;

 2.gli Agenti della Polizia Municipale;

 3.i Messi Comunali, previa convenzione tra Comune e Concessionario;

 4.altri soggetti abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.

La Commissione Tributaria di Lecce ha già chiarito in precedenti occasioni che la notifica degli atti ad opera del concessionario della riscossione non può essere simile a quella dell’Agenzia delle Entrate, dove invece è ammesso l’invio diretto dei propri atti per posta.

Ciò deriva dal fatto che per l’Amministrazione finanziaria si applica la legge n.890/82, dove l’art. 14 prevede “la notifica degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”. Detta previsione, però, è chiaramente riservata agli uffici che esercitano potestà impositiva, con esclusione degli agenti della riscossione che sono preposti solo alla fase riscossiva.

Peraltro, l’attuale articolo 26, come appunto sostituito dall’art. 12 del D.lgs. n.46/99, ora dispone che “la cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.

Proprio per tale motivo, i giudici di Lecce nella sentenza in oggetto chiariscono che la cartella inviata per posta è illegittima poiché «… l’art. 26 … nella formulazione successiva alla riforma della riscossione mediante ruolo (DLgs 46/99 e Dlgs 112/99) ha riservato agli uffici che esercitano potestà impositiva (e quindi solo all’Agenzia delle Entrate) la possibilità di notificare avvisi e altri atti anche a mezzo posta …».

Pertanto, qualora dovesse risultare l’invio delle cartelle per posta direttamente da parte del concessionario (attraverso suoi dipendenti sprovvisti dei requisiti previsti dalla legge) gli atti sono da ritenersi inesistenti.