Nulle le cartelle esattoriali via posta: la
Giurisprudenza conferma
Una recente sentenza della Commissione Tributaria
Provinciale di Lecce (sent. CTP n.197/05/11) si allinea ad altre precedenti
pronunce di altri Giudici tributari, secondo le quali risulta addirittura
inesistente la notifica della cartella inviata a mezzo posta direttamente dai
dipendenti di Equitalia e senza l’ausilio dei soggetti individuati dalla legge:
1.gli Ufficiali della
riscossione;
2.gli Agenti della
Polizia Municipale;
3.i Messi Comunali,
previa convenzione tra Comune e Concessionario;
4.altri soggetti
abilitati dal Concessionario nelle forme previste dalla legge.
La Commissione Tributaria di Lecce ha già chiarito in
precedenti occasioni che la notifica degli atti ad opera del concessionario
della riscossione non può essere simile a quella dell’Agenzia delle Entrate,
dove invece è ammesso l’invio diretto dei propri atti per posta.
Ciò deriva dal fatto che per l’Amministrazione finanziaria si
applica la legge n.890/82, dove l’art. 14 prevede “la notifica degli
avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al
contribuente anche a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari”.
Detta previsione, però, è chiaramente riservata agli uffici che esercitano
potestà impositiva, con esclusione degli agenti della riscossione che sono preposti
solo alla fase riscossiva.
Peraltro, l’attuale articolo 26, come appunto sostituito
dall’art. 12 del D.lgs. n.46/99, ora dispone che “la cartella è notificata
dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal
concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale
convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti
della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio
di raccomandata con avviso di ricevimento”.
Proprio per tale motivo, i giudici di Lecce nella sentenza
in oggetto chiariscono che la cartella inviata per posta è illegittima poiché
«… l’art. 26 … nella formulazione successiva alla riforma della riscossione
mediante ruolo (DLgs 46/99 e Dlgs 112/99) ha riservato agli uffici che
esercitano potestà impositiva (e quindi solo all’Agenzia delle Entrate) la
possibilità di notificare avvisi e altri atti anche a mezzo posta …».
Pertanto, qualora dovesse risultare l’invio delle cartelle
per posta direttamente da parte del concessionario (attraverso suoi dipendenti
sprovvisti dei requisiti previsti dalla legge) gli atti sono da ritenersi
inesistenti.
Nessun commento:
Posta un commento