giovedì 29 agosto 2013

CRITERI DI DETERMINAZIONE DELL'ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER I FIGLI / la costituzione di un nuovo nucleo familiare non è sufficiente per la riduzione dell'importo

L’assegno di mantenimento per i figli è determinato secondo i criteri indicati nell’art.156 c.c. che si riferisce alle “sostanze” ed alle capacità di lavoro professionale e casalingo dei genitori. Anche dopo la riforma conservano piena validità i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento ai criteri indicati dall’art. 148 c.c. e, pertanto, la capacità economica dei genitori dev’essere valutata in ragione del complessivo patrimonio di ciascuno costituito da ogni forma di reddito o utilità quali, oltre al reddito, il valore dei beni mobili o immobili posseduti, le quote sociali, i proventi di qualsiasi natura percepiti. La quantificazione dell’assegno, pertanto, non si fonda su una rigida comparazione patrimoniale di ciascun coniuge, come cerca di fare controparte, bensì sulla valutazione globale di più elementi come indicati negli artt.148 e 155 c.c.. Sarà compito dell’Autorità giudicante valutare anche la capacità di lavoro dei genitori tenendo presenti gli oneri economici che gravano su ciascuno di loro quali le spese per far fronte alle proprie esigenze abitative tra cui il canone di locazione (Cass. 3.8.07 n.17055).

In riferimento a intervenuti mutamenti delle condizioni economiche e di vita dovute alla costituzione di un nuovo nucleo familiare, come invocato da controparte, non è sufficiente a giustificare una diminuzione dell’importo dell’assegno di mantenimento. Infatti: secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in ultimo Cass. 22.3.2012 n.4551), “…ove, a sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti, salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass. civ., sezione 1, n. 25010 del 30 novembre 2007), Se quindi la costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto che impone la rideterminazione dell'assegno di mantenimento è altrettanto errato ritenere che il sistema normativo si basa su una considerazione di non necessarietà della scelta del coniuge obbligato”. In sostanza, poiché la costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una scelta e non di una necessità, le accresciute responsabilità non comprovano, automaticamente, una modifica delle condizioni economiche e non legittimano, di per sé, una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in precedenza.

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