L’assegno di
mantenimento per i figli è determinato secondo i criteri indicati nell’art.156
c.c. che si riferisce alle “sostanze” ed alle capacità di lavoro professionale
e casalingo dei genitori. Anche dopo la riforma
conservano piena validità i principi elaborati dalla giurisprudenza di
legittimità con riferimento ai criteri indicati dall’art. 148 c.c. e, pertanto,
la capacità economica dei genitori dev’essere valutata in ragione del
complessivo patrimonio di ciascuno costituito da ogni forma di reddito o
utilità quali, oltre al reddito, il valore dei beni mobili o immobili
posseduti, le quote sociali, i proventi di qualsiasi natura percepiti. La quantificazione dell’assegno, pertanto, non si fonda su una
rigida comparazione patrimoniale di ciascun coniuge, come cerca di fare
controparte, bensì sulla valutazione
globale di più elementi come indicati negli artt.148 e 155 c.c.. Sarà compito dell’Autorità giudicante valutare anche la capacità di lavoro dei
genitori tenendo presenti gli oneri economici che gravano su ciascuno di loro
quali le spese per far fronte alle proprie esigenze abitative tra cui il canone
di locazione (Cass. 3.8.07 n.17055).
In riferimento a
intervenuti mutamenti delle condizioni economiche e di vita dovute alla
costituzione di un nuovo nucleo familiare, come invocato da controparte, non è
sufficiente a giustificare una diminuzione dell’importo dell’assegno di
mantenimento. Infatti: secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (in
ultimo Cass. 22.3.2012 n.4551), “…ove, a
sostegno della richiesta di diminuzione dell'assegno di divorzio, siano
allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve
verificare se si determini un effettivo depauperamento delle sue sostanze in
vista di una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti,
salvo che la complessiva situazione patrimoniale dell'obbligato sia di tale consistenza
da rendere irrilevanti i nuovi oneri (Cass. civ., sezione 1, n. 25010 del 30
novembre 2007), Se quindi la
costituzione di una nuova famiglia non rappresenta un automatico presupposto
che impone la rideterminazione dell'assegno di mantenimento è altrettanto
errato ritenere che il sistema normativo si basa su una considerazione di non
necessarietà della scelta del coniuge obbligato”. In sostanza, poiché
la costituzione di un nuovo nucleo familiare è espressione di una scelta e non
di una necessità, le accresciute responsabilità non comprovano,
automaticamente, una modifica delle condizioni economiche e non legittimano, di
per sé, una diminuzione del contributo per il mantenimento dei figli nati in
precedenza.
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