mercoledì 19 marzo 2014

L’estratto di ruolo è impugnabile dal contribuente Commissione Tributaria Provinciale Frosinone, sez. V, sentenza 13.01.2014 n° 65/05/14


L’estratto di ruolo rilasciato da Equitalia è impugnabile dal contribuente. A tali conclusioni è giunta la Commissione Tributaria Provinciale di Frosinone che, con la sentenza n. 65/05/14 depositata il 13/01/2014, ha stabilito che “… si ritiene legittima la proposizione del ricorso avverso le cartelle cui gli estratti di ruolo fanno riferimento in assenza della prova della regolare notifica delle relative cartelle …”.In pratica, l’estratto di ruolo consegnato dal concessionario della riscossione al contribuente è impugnabile se questi è venuto a conoscenza della cartella esattoriale per la prima volta grazie a tale atto. Nello specifico, il contenzioso riguardava diciassette cartelle che il concessionario riteneva di aver notificato al contribuente e che invece quest’ultimo non aveva mai ricevuto.
I giudici di Frosinone, dunque, hanno aderito alla posizione del ricorrente che, a supporto delle sue ragioni, aveva citato alcune pronunce della Corte di Cassazione sul tema.
Il contribuente, infatti, ha ripreso la sentenza n. 724 del 19/01/2010 e soprattutto la sentenza n. 27385 del 18/11/2008, dove la Suprema Corte ha espressamente riconosciuto “la possibilità di ricorrere alla tutela del Giudice tributario avverso tutti gli atti adottati dall’ente  impositore … senza necessità di attendere che la stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili” (sentenza della Corte di Cassazione n. 27385 del 18/11/2008).
D’altronde, si può facilmente comprendere il forte interesse all’impugnazione delle cartelle attraverso  gli estratti di ruolo, in quanto basti pensare che nel caso in cui il contribuente avesse ricevuto un atto esecutivo da parte di Equitalia per quelle pretese tributarie – si pensi ad esempio ad un pignoramento sul conto corrente bancario o addirittura un pignoramento sul suo immobile – sarebbe stato totalmente privo di tutela e non avrebbe avuto la possibilità di opporsi.
Infatti,  ai sensi dell’art. 57 del DPR 602/73 per i debiti tributari “Non sono ammesse le opposizioni regolate dall’articolo 615 cpc …”.
In pratica, per legge e solo per i debiti tributari se il contribuente riceve uno degli atti esecutivi sopra citati non ha più la possibilità di contestare il debito (attraverso una normale opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.) poiché ciò è escluso dallo stesso legislatore.
Il contribuente, dunque, nel caso di specie si sarebbe trovato nella situazione paradossale di venire a conoscenza del debito tributario solo a seguito del ricevimento di un pignoramento ma di non poter contestare la mancata notifica delle precedenti cartelle esattoriali.

Ovviamente una situazione del genere sarebbe palesemente incostituzionale e per questo motivo si ritiene saggia la scelta della Commissione tributaria di ritenere impugnabili gli estratti di ruolo.

LA CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA LE NORME SUGLI AFFITTI IN NERO

Con la sentenza n. 50 del 14 marzo 2014 i giudici della Consulta hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 3, commi 8 e 9, del d.lgs. 23/2011, nella parte in cui le suddette norme introducono un meccanismo sanzionatorio che non era preventivato nella legge delega.
La bocciatura viene dunque motivata con l’eccesso di delega e quindi per violazione delle norme costituzionali sui decreti delegati, dal momento che il provvedimento dell’organo legislativo non autorizzava il Governo a legiferare (anche) in ordina al tema degli affitti in nero.
Le norme censurate prevedevano che i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non registrati entro il termine stabilito avessero un termine di durata di quattro anni, e che il canone annuo dovesse essere determinato nella misura del triplo della rendita catastale più l’adeguamento Istat dal secondo anno; identico regime era previsto poi con riferimento ai contratti registrati per un importo inferiore a quello effettivo.
Nonostante l’encomiabile intento di lotta all’evasione fiscale, il decreto ha ecceduto le indicazioni della legge delega, che nulla diceva rispetto al tema degli affitti in nero.
Inoltre, come sottolineano i giudici, «l’esercizio della funzione legislativa è conferito in delega per assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione di perequazione, l’autonomia finanziaria di Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica ».
I conti della finanza locale, concludono i giudici, rappresentano un ambito normativo estraneo al tema degli affitti in nero, laddove la relativa disciplina risulta destinata a introdurre una determinazione legale di elementi essenziali del contratto di locazione ad uso abitativo in ipotesi di ritardata registrazione dei contratti o di simulazione oggettiva dei contratti medesimi, pur previste ed espressamente sanzionate nella disciplina tributaria di settore.