L’estratto di ruolo rilasciato da Equitalia è
impugnabile dal contribuente. A tali conclusioni è giunta la Commissione
Tributaria Provinciale di Frosinone che, con la sentenza n. 65/05/14 depositata
il 13/01/2014, ha stabilito che “… si ritiene legittima la proposizione del
ricorso avverso le cartelle cui gli estratti di ruolo fanno riferimento in
assenza della prova della regolare notifica delle relative cartelle …”.In
pratica, l’estratto di ruolo consegnato dal concessionario della riscossione al
contribuente è impugnabile se questi è venuto a conoscenza della
cartella esattoriale per la prima volta grazie a tale atto. Nello
specifico, il contenzioso riguardava diciassette cartelle che il concessionario
riteneva di aver notificato al contribuente e che invece quest’ultimo non aveva
mai ricevuto.
I giudici di Frosinone, dunque, hanno aderito alla
posizione del ricorrente che, a supporto delle sue ragioni, aveva citato alcune
pronunce della Corte di Cassazione sul tema.
Il contribuente, infatti, ha ripreso la sentenza
n. 724 del 19/01/2010 e soprattutto la sentenza n. 27385
del 18/11/2008, dove la Suprema Corte ha espressamente riconosciuto “la
possibilità di ricorrere alla tutela del Giudice tributario avverso tutti gli
atti adottati dall’ente impositore … senza necessità di attendere che la
stessa si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati
espressamente impugnabili” (sentenza della Corte di Cassazione n. 27385
del 18/11/2008).
D’altronde, si può facilmente comprendere il forte
interesse all’impugnazione delle cartelle attraverso gli estratti di
ruolo, in quanto basti pensare che nel caso in cui il contribuente avesse
ricevuto un atto esecutivo da parte di Equitalia per quelle pretese tributarie
– si pensi ad esempio ad un pignoramento sul conto corrente bancario o
addirittura un pignoramento sul suo immobile – sarebbe stato totalmente privo
di tutela e non avrebbe avuto la possibilità di opporsi.
Infatti, ai sensi dell’art. 57 del DPR 602/73
per i debiti tributari “Non sono ammesse le opposizioni regolate dall’articolo
615 cpc …”.
In pratica, per legge e solo per i debiti tributari se
il contribuente riceve uno degli atti esecutivi sopra citati non ha più la
possibilità di contestare il debito (attraverso una normale opposizione
all’esecuzione ex art.
615 c.p.c.) poiché ciò è escluso dallo stesso legislatore.
Il contribuente, dunque, nel caso di specie si sarebbe
trovato nella situazione paradossale di venire a conoscenza del debito tributario
solo a seguito del ricevimento di un pignoramento ma di non poter contestare la
mancata notifica delle precedenti cartelle esattoriali.
Ovviamente una situazione del genere sarebbe
palesemente incostituzionale e per questo motivo si ritiene saggia la scelta
della Commissione tributaria di ritenere impugnabili gli estratti di ruolo.
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