Equitalia deve risarcire l’ipoteca
illegittima
Ipoteche e cartelle “pazze”: se l’azione del concessionario della riscossione è illegittima il contribuente ha diritto al risarcimento dei danni. Ciò è quanto emerge da una recente sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Bari (sent. CTP di Bari n.36/08/10), la quale ha condannato Equitalia al pagamento di euro 15.000 a titolo di risarcimento danni causati ad un contribuente pugliese.
La vicenda riguarda un’iscrizione ipotecaria effettuata dal
concessionario della riscossione su immobili del contribuente a seguito di
cartelle di pagamento non correttamente notificate.
In merito, è bene chiarire che se da una parte la legge
permette al concessionario della riscossione di iscrivere ipoteche sui beni dei
contribuenti, dall’altra ciò può avvenire solo a condizione che questi siano
venuti realmente a conoscenza dei debiti tributari, attraverso la precedente
notifica delle cartelle di pagamento.
Al riguardo, infatti, l’art. 77 del DPR n.602/73 prevede che
“Decorso inutilmente il termine di cui all’articolo 50, comma 1 (ossia 60
giorni dalla notifica della cartella di pagamento), il ruolo costituisce titolo
per iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore e dei coobbligati per un
importo pari al doppio dell’importo complessivo del credito per cui si
procede”.
Proprio a seguito del mancato rispetto di tale articolo, i
giudici di Bari chiariscono che a Equitalia va attribuita la responsabilità dei
danni subiti dal contribuente poiché “ha proceduto all’iscrizione di ipoteca
pur avendo consapevolmente provveduto alle notifiche in violazione della lett.
C) del comma 1 dell’art. 60 del DPR n.600/73 (il quale prevede che la notifica
debba essere effettuata necessariamente presso il domicilio fiscale del
contribuente), in quanto era noto il domicilio fiscale cui andavano effettuate
le notifiche per essere stati ritualmente notificati, come risulta dalla documentazione
acquisita al processo e non contestata, atti inerenti ad altre precedenti
vicende tributarie.
Il concessionario, dunque, aveva provveduto alla notifica
delle cartelle presso un indirizzo diverso rispetto a quello di residenza del
contribuente e pertanto in modo illegittimo.
I giudici pugliesi, infatti, chiariscono che “Tale
comportamento di natura dilatoria e defatigante per il contribuente rivela,
negli enti impositori, una mancanza assoluta di avvedutezza e di una sia pur
minima consapevolezza della legittimità o meno del proprio agire e delle
conseguenze che i propri atti andavano a determinare…”.
Per quanto riguarda, infine, il risarcimento dei danni, i
giudici chiariscono che pur condividendo la posizione della Commissione
Tributaria Provinciale (ossia i giudici di primo grado), la quale sostiene che
manca la specifica quantificazione dei danni subiti dal contribuente,
ribadiscono che “ciò non osta per l’ammissione della domanda riguardo al danno
morale conseguente all’accertata inesistenza del diritto degli enti impositori
a chiedere l’iscrizione ipotecaria sul patrimonio del contribuente e ai
conseguenti disagi psicologici che tale condotta ha provocato”.
Secondo i giudici, quindi, la quantificazione dei danni può
avvenire tranquillamente in via equitativa ai sensi dell’art. 1226 del Codice
civile.
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