RISARCIMENTO
DANNI: La responsabilità della scuola di sci (Cassazione 2559/11)
Certo, la stagione sciistica è
quasi finita (ho detto quasi, sia chiaro :-), ma non pare fuori luogo parlare
della responsabilità della scuola di sci, per il danno autoprocurato
dall'allievo.
Molto correttamente la Terza Sezione
anzitutto premette che sarebbe erroneo
sia assumere che, per il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile
delle lesioni riportate dall'allievo; sìa che, comunque, poichè una caduta è
altamente probabile sicchè può essere considerata come un rischio accettato,
delle lesioni subite dal minore la scuola non debba mai rispondere.
Il punto fondamentale è stabilire
se la scuola abbia adempiuto le obbligazioni volte a garantire la sicurezza
dell'allievo, per quanto è possibile. Ciò premesso, l'aspetto da considerare è
quello relativo a CHI debba provare COSA. E per stabilirlo la Cassazione
richiama la propria giurisprudenza in tema di lesione autoprocurata
dall'allievo a scuola, ricordando come sia applicabile il regime previsto
dall'art. 1218 del codice civile. Vale a dire:
“Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto
al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è
stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui
non imputabile.”
E per quanto concerne la lezione
di sci, ai genitori sarà sufficiente addurre il fatto della lesione durante la
lezione, mentre
Compete invece alla scuola
provare che le lesioni sono state conseguenza di un fatto alla stessa non
imputabile.
TESTO DELLA SENTENZA:
Cass. civ. Sez. III, Sent.,
03-02-2011, n. 2559
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31369-2006 proposto da:
***** in proprio e quale esercente la potestà legale sulla
figlia minore *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio
dell'avvocato *****, che la rappresenta e difende giusta delega a margine del
ricorso; - ricorrente -
contro
SCUOLA SKI ***** in persona del legale rappresentante pro
tempore, Sig. *****, elettivamente domiciliata in ROMA, *****, presso lo studio
dell'avvocato *****, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato *****
giusta delega a margine del controricorso; - controricorrente -
avverso la sentenza n. 92/2006 della CORTE D'APPELLO di
TRENTO SEZIONE DISTACCATA DI BOLZANO, emessa il 26/4/2006, depositata il
15/05/2006, R.G.N. 107/2005;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza
del 10/12/2010 dal Consigliere Dott. PAOLO D'AMICO;
udito l'Avvocato ***** per delega dell'Avvocato *****;
udito l'Avvocato *****;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. FEDELI
MASSIMO che ha concluso per l'accoglimento p.q.r. del ricorso.
Svolgimento del processo
*****, in proprio e nella qualità di esercente la potestà
genitoriale sulla figlia minore *****. conveniva dinanzi al Tribunale di
Bolzano la Scuola Ski - ***** per sentirla condannare al risarcimento del danno
subito a causa dell'infortunio del quale era rimasta vittima la stessa *****,
durante una lezione collettiva di sci, sotto la direzione e la sorveglianza di
un maestro istruttore della medesima scuola.
Quest'ultima si costituiva negando la propria responsabilità
per il sinistro.
Il Tribunale respingeva la domanda attrice, condannando la
***** a rifondere alla convenuta le spese processuali. Deduceva il Giudice che
l'attrice aveva l'onere di provare, oltre all'esistenza del danno, anche il
nesso di causalità fra quest'ultimo e l'inadempimento del maestro. Tale prova
non era stata tuttavia offerta, mentre la Scuola aveva provato che il corso si
svolgeva su una pista classificata come pista blu (facile)
Avverso tale sentenza proponeva appello *****.
Si costituiva la Scuola Ski - ***** insistendo per il rigetto
dell'appello.
La Corte d'Appello di Trento - Sezione distaccata di Bolzano,
respingeva l'appello proposto dalla ***** avverso la sentenza del Tribunale e
condannava l'appellante a rifondere all'appellata le spese processuali.
Proponeva ricorso per cassazione ***** con tre motivi.
Resisteva con controricorso la Scuola Ski - ****.
Le parti hanno presentato memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo parte ricorrente denuncia "Violazione
e falsa applicazione degli artt. 1218, 2697 e 2727 ss. c.c. in relazione all'art.
360 c.p.c., comma 1, n. 3".
Il secondo motivo verte sulla "sussistenza di obblighi
accessori di protezione e di garanzia, discendenti dal dovere di buona fede
oggettiva, inadempiuti dalla debitrice scuola di sci: violazione e falsa
applicazione degli artt. 1375 e 1175 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3".
I due motivi, strettamente connessi, devono essere
congiuntamente esaminati.
Ad avviso di ***** la Corte d'Appello di Trento ha
erroneamente interpretato l'art. 1218 c.c. e sulla base di tale errata
interpretazione ha ritenuto che incombeva sulla danneggiata l'onere di provare
l'inadempimento della controparte e il nesso causale fra l'inadempimento stesso
e il danno.
Sostiene altresì parte ricorrente che la motivazione della
sentenza impugnata risulta erronea per avere il Giudice dell'appello omesso di
valutare come la scuola di sci sì sia resa inadempiente agli obblighi di
protezione assunti ex contrada nei confronti della minore *****, optando per
una restrittiva interpretazione del contenuto negoziale in esame.
Entrambi i motivi sono fondati.
Non v'è dubbio che l'affidamento di un bambino di cinque anni
ad una scuola di sci perchè gli siano impartite lezioni (il che integra un
contratto) comporti a carico della scuola l'assunzione di obbligazioni di
protezione volte a garantirne l'incolumità. Ed è altresì ovvio che, per quanta
cautela sia profusa dal maestro di sci, è pur sempre possibile che l'allievo
cada, per l'intrinseca natura dell'attività che la scuola è richiesta di
svolgere e perchè costituisce dato di comune esperienza che non è dato imparare
a sciare senza incappare mai in cadute.
Sulla base di tali dati sarebbe erroneo sia assumere che, per
il solo fatto della caduta, la scuola sia responsabile delle lesioni riportate
dall'allievo; sia che, comunque, poichè una caduta è altamente probabile sicchè
può essere considerata come un rischio accettato, delle lesioni subite dal
minore la scuola non debba mai rispondere. Si tratterà invece di stabilire se
la scuola abbia adempiuto le obbligazioni volte a garantire la sicurezza dell'allievo,
per quanto è possibile.
Il problema è costituito dalla distribuzione degli oneri
probatorii se, cioè, debba la scuola provare di aver fatto quanto doveva per
salvaguardare la sicurezza (relativa) dell'allievo sicchè l'incidente non possa
essere imputato alla stessa o al maestro della cui azione risponde; o se debba
l'allievo (e, per lui, chi ne ha la potestà genitoriale) provare
l'inadempimento della scuola.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, nelle
controversie instaurate per il risarcimento del danno da autolesione nei
confronti dell'istituto scolastico e dell'insegnante, è applicabile il regime
probatorio desumibile dall'art. 1218 c.c. (Cass., 3.3.2010, n. 5067).
Alla stregua di tale disposizione, in tema di prova
dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la
risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo
diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione
della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore
convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui
pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia
dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento,
al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza
dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di
informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza), gravando
ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto
adempimento (Cass., S.U., 30.10.2001, n. 13533).
Dal vincolo negoziale sorto a seguito dell'accoglimento della
domanda di iscrizione all'istituto scolastico e dalla conseguente ammissione
dell'allievo alla scuola sorge infatti a carico del medesimo istituto
l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dell'allievo nel
tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue
espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a se stesso.
Nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche l'insegnante
assume quindi uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che
l'allievo si procuri da solo un danno alla persona (Cass., 3.3.2010, n. 5067;
Cass., 18.11.2005, n. 24456).
L'errore della corte d'appello consiste, dunque, nell'aver
ritenuto che dell'inadempimento dovesse dar prova il creditore della
prestazione. Esso è, in realtà, addotto per il fatto stesso che sia proposta
una domanda di risarcimento per le lesioni conseguite ad una caduta e non v'è
bisogno che sia prospettato in relazione ad eventi specifici, che la parte
(madre del bambino) ovviamente ignora e che non versa nella possibilità di
conoscere. Compete invece alla scuola provare che le lesioni sono state
conseguenza di un fatto alla stessa non imputabile.
Nulla impedisce che la prova possa essere data anche a mezzo
di presunzioni. Anzi, il procedimento di inferenza induttiva deve essere adeguato
al contesto.
Ma se la prova manchi e la causa della caduta resti dunque
ignota, il sistema impone che le conseguenze patrimoniali negative del fatto
siano subite da chi abbia oggettivamente assunto la posizione di inadempiente e
non del creditore della prestazione.
Con il terzo ed ultimo motivo parte ricorrente denuncia
infine "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma
1, n. 5, in punto alla liquidazione delle spese di entrambi i gradi di
giudizio".
Il motivo è assorbito.
In conclusione, i primi due motivi devono essere accolti con
conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d'Appello
di Trento, in diversa composizione, che deciderà anche in ordine alle spese del
giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso e dichiara
assorbito il terzo. Cassa e rinvia alla Corte d'Appello di Trento in diversa
composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.