Ubriaco dorme nell'auto in
sosta? E' comunque guida in stato di ebbrezza
Cassazione penale , sez.
IV, sentenza 10.02.2012 n° 5404
Risponde del reato di guida in
stato di ebbrezza l'ubriaco che dorme, sul volante, in sosta. E' quanto ha
stabilito la Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza 10
febbraio 2012, n. 5404.
Secondo il giudice nomofilattico,
infatti, il reato in esame risulta integrato allorché sia stata acquisita la
prova della deliberata movimentazione del veicolo in area pubblica, tale da
creare pericolo alla circolazione o anche solo ad intralciare il traffico, e
che ciò può assumersi, non solo allorché la persona sia sorpresa nell'atto di
condurre un veicolo, ma anche nei casi, come di specie, in cui essa si trovi, a
bordo di un veicolo in sosta e nelle condizioni di ripartire, in alterate
condizioni psicofisiche.
La sentenza si pone all'interno
del filone interpretativo dominante, ai sensi del quale, ai fini del reato di
guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi
si trovi all'interno del veicolo (nella specie, in stato di alterazione,
nell'atto di dormire con le mani e la testa poste sul volante) quando sia
accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo
in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico.
In materia di circolazione
stradale, sempre secondo l'impostazione del giudice di legittimità, deve
ritenersi che la "fermata" costituisca una fase della circolazione,
con la conseguenza che é è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione
del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall'imputato
risultato positivo all'alcoltest fosse, al momento dell'effettuazione del
controllo, fermo o in moto.
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